FAQ

  • Spazi Ex Convento di Santa Chiara
    Siamo un’associazione e siamo in possesso della determina comunale che avvia il procedimento di iscrizione al registro regionale delle APS. Qualora la procedura di iscrizione non dovesse concludersi entro la data di scadenza dell’Avviso, possiamo comunque parteciparvi, dato che la procedura è stata avviata?

    Si conferma che è possibile partecipare all’Avviso qualora l’Organizzazione abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi, il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

  • Spazi Aula Polifunzionale di Neviano
    Un’Associazione che ha fatto richiesta di iscrizione al registro regionale e non ha ancora ottenuto riscontro può inoltrare una candidatura e partecipare al bando “Luoghi Comuni”?

    Si conferma che è possibile partecipare all’iniziativa qualora l’Organizzazione abbia presentato l’istanza per l’iscrizione ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione degli esiti della valutazione delle proposte progettuali.

  • Procedura Ente pubblico
    In seguito all’invio delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia l’Ente pubblico conserva la priorità cronologica acquisita con l’inoltro della candidatura originaria?

    Occorre preliminarmente specificare che tutti i requisiti richiesti dall’Avviso per manifestazione di interesse rivolto agli Enti pubblici sono da considerarsi a pena di esclusione e, pertanto, non sanabili: essi devono sussistere al momento dell’inoltro della candidatura.
    Il procedimento di soccorso istruttorio, che si avvia con la richiesta di integrazione documentale da parte della Regione Puglia, consente all’Ente pubblico di sanare solo carenze o incompletezze formali allegando e/o comprovando, in un momento successivo, il possesso di tali requisiti, ma non di formare e perfezionare uno o più requisiti successivamente alla candidatura.

    Qualora pertanto la Regione Puglia, in sede di istruttoria delle integrazioni trasmesse dall’Ente, rilevi il perfezionamento in epoca successiva alla candidatura di uno o più requisiti (ad esempio rilascio dell’agibilità dello spazio, adozione dell’atto amministrativo di adesione all’iniziativa etc.), in aderenza al principio di non sanabilità dei requisiti richiesti ad substantiam ma, al contempo, di economia e semplificazione amministrativa, tali integrazioni, assumendo carattere sostanziale, saranno considerate alla stregua di una nuova candidatura, con conseguente decadenza dalla priorità cronologica acquisita con la domanda originaria e acquisizione di protocollo di arrivo coincidente con la data e l’orario di trasmissione a mezzo PEC delle integrazioni.

    Nel caso, invece, di integrazioni volte a sanare incompletezze e/o carenze meramente formali (che quindi attestino il possesso dei requisiti alla data di invio della candidatura), quest’ultima conserverà la priorità cronologica originaria.

  • Procedura Ente pubblico
    Cosa accade se l’Ente pubblico non trasmette le integrazioni richieste dalla Regione Puglia entro il termine concesso e con le modalità previste nella richiesta?

    In conformità all’art. 10 “cause di esclusione” dell’Avviso per manifestazione di interesse rivolto agli Enti pubblici, qualora l’Ente non ottemperi alla richiesta di integrazioni nel termine e con le modalità specificate nella stessa richiesta, configurandosi tale termine come perentorio, la candidatura sarà esclusa, ovvero non ammessa alla fase della valutazione di merito, ai sensi della lettera e) del suddetto articolo.
    La candidatura esclusa può essere comunque ripresentata.

    Si coglie l’occasione per specificare che, qualora invece le richieste integrazioni pervengano oltre il termine concesso, ai sensi del suddetto articolo e, nel contempo, in aderenza ai principi di economia e semplificazione amministrativa, l’invio tardivo delle integrazioni sarà considerato alla stregua di una nuova domanda di candidatura, con conseguente decadenza dalla priorità cronologica acquisita con la domanda originaria e nuova acquisizione di protocollo di arrivo coincidente con la data e l’orario di trasmissione a mezzo PEC delle integrazioni.

  • Procedura Ente pubblico
    In caso di immobili molto grandi, è possibile candidare diverse porzioni per attivare più progetti?

    Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso, è possibile candidare porzioni di spazi solo se dotate di adeguata autonomia funzionale rispetto al corpo di cui sono parte, ovvero dotate di impianti (elettrico, di riscaldamento, idrico-fognario) di propria pertinenza. Ciò al fine di consentire la realizzazione di attività di innovazione sociale che favoriscano la partecipazione delle comunità locali e che garantiscano la sostenibilità economica del progetto.

    La porzione di spazio individuata e candidata, qualora selezionata e ammessa alle fasi successive, sarà oggetto di avviso pubblico rivolto alle Organizzazioni giovanili del Terzo settore così come previsto all’art. 12 dell’Avviso rivolto agli Enti.
    Tutte le procedure di assegnazione delle singole porzioni di spazio restano autonome e fra loro indipendenti.

  • Procedura Ente pubblico
    È possibile candidare aree verdi pubbliche?

    Ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso per manifestazione di interesse rivolto agli Enti pubblici, gli spazi candidabili devono essere in buono stato di conservazione, immediatamente fruibili, salubri e dotati di servizi igienici.

    Qualora gli spazi all’aperto abbiano anche queste caratteristiche, allora possono essere candidati.

    Infine, riguardo la candidatura di tali spazi, è utile prestare particolare attenzione non solamente ai requisiti di ammissibilità ma anche ai criteri di valutazione riportati all’art. 9. La commissione valuterà in particolare la compatibilità dello spazio candidato con le finalità della misura e la capacità dello stesso di consentire la realizzazione di servizi e attività economicamente sostenibili.

  • Procedura Ente pubblico
    Gli immobili di proprietà o nella disponibilità di soggetti pubblico-privati possono essere candidabili all’Avviso?

    I soggetti che possono candidare gli spazi dovranno essere necessariamente Enti pubblici ai sensi dell’art. 1 comma 2 del  D.Lgs 165/2001.

    Inoltre, ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso per manifestazione di interesse, gli spazi candidabili devono:

    • essere localizzati sul territorio della Regione Puglia;
    • essere nella piena disponibilità dell’Ente proponente (in quanto proprietario o perché ne abbia, a qualsiasi titolo, la piena disponibilità per un periodo pari almeno a 36 mesi);
    • essere privi di un soggetto gestore (o di un concessionario) privato già convenzionato ovvero con una gestione in scadenza entro 3 mesi;
    • essere in buono stato di conservazione, immediatamente fruibili, salubri e dotati di servizi igienici, al fine di garantire la realizzazione in sicurezza di attività di rilevanza sociale e di pubblica utilità.
  • Procedura Organizzazione giovanile
    Quali requisiti sono necessari per partecipare agli avvisi di Luoghi Comuni dedicati alle Organizzazioni Giovanili?

    Le Organizzazioni Giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono:

    – avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;

    – avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;

    – non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

    – essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima della stipula dell’Accordo di collaborazione.

    Attualmente, i Registri previsti e validi nelle more dell’istituzione del RUNTS sono quelli delle: Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (OdV), ONLUS e Imprese sociali.

    Qualora queste tipologie di Organizzazioni fossero state costituite prima dell’entrata in vigore del D.lgs 117/2017, dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore. Per le Organizzazioni costituite (o che si costituiranno) successivamente all’entrata in vigore del decreto, si presuppone che il loro statuto sia già conforme a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore.