FAQ

  • Procedura Organizzazione giovanile
    Quali requisiti sono necessari per partecipare agli avvisi di Luoghi Comuni dedicati alle Organizzazioni Giovanili?

    Le Organizzazioni Giovanili, al momento della presentazione della candidatura, devono:

    – avere almeno una sede legale o operativa in Puglia;

    – avere il proprio organo di amministrazione (consiglio direttivo, consiglio di amministrazione, etc.) composto in maggioranza da giovani di età compresa tra 18 e 35 anni;

    – non essere nelle condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che precludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;

    – essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Nelle more dell’istituzione del RUNTS, ai sensi dell’articolo 101 commi 2 e 3 del Codice del Terzo Settore, il requisito si intende soddisfatto attraverso l’iscrizione delle Organizzazioni ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. Il requisito si intende altresì soddisfatto qualora l’Organizzazione giovanile abbia presentato l’istanza per l’iscrizione al RUNTS ovvero ad uno dei registri del Terzo Settore attualmente previsti dalle normative vigenti. In tale ipotesi il perfezionamento dell’iscrizione deve avvenire prima della stipula dell’Accordo di collaborazione.

    Attualmente, i Registri previsti e validi nelle more dell’istituzione del RUNTS sono quelli delle: Associazioni di Promozione Sociale (APS), Organizzazioni di Volontariato (OdV), ONLUS e Imprese sociali.

    Qualora queste tipologie di Organizzazioni fossero state costituite prima dell’entrata in vigore del D.lgs 117/2017, dovranno adeguare i propri statuti alle disposizioni del nuovo Codice del Terzo Settore. Per le Organizzazioni costituite (o che si costituiranno) successivamente all’entrata in vigore del decreto, si presuppone che il loro statuto sia già conforme a quanto previsto dal nuovo Codice del Terzo Settore.