FAQ

  • Procedura Ente pubblico
    In seguito all’invio delle integrazioni richieste dalla Regione Puglia l’Ente pubblico conserva la priorità cronologica acquisita con l’inoltro della candidatura originaria?

    Occorre preliminarmente specificare che tutti i requisiti richiesti dall’Avviso per manifestazione di interesse rivolto agli Enti pubblici sono da considerarsi a pena di esclusione e, pertanto, non sanabili: essi devono sussistere al momento dell’inoltro della candidatura.
    Il procedimento di soccorso istruttorio, che si avvia con la richiesta di integrazione documentale da parte della Regione Puglia, consente all’Ente pubblico di sanare solo carenze o incompletezze formali allegando e/o comprovando, in un momento successivo, il possesso di tali requisiti, ma non di formare e perfezionare uno o più requisiti successivamente alla candidatura.

    Qualora pertanto la Regione Puglia, in sede di istruttoria delle integrazioni trasmesse dall’Ente, rilevi il perfezionamento in epoca successiva alla candidatura di uno o più requisiti (ad esempio rilascio dell’agibilità dello spazio, adozione dell’atto amministrativo di adesione all’iniziativa etc.), in aderenza al principio di non sanabilità dei requisiti richiesti ad substantiam ma, al contempo, di economia e semplificazione amministrativa, tali integrazioni, assumendo carattere sostanziale, saranno considerate alla stregua di una nuova candidatura, con conseguente decadenza dalla priorità cronologica acquisita con la domanda originaria e acquisizione di protocollo di arrivo coincidente con la data e l’orario di trasmissione a mezzo PEC delle integrazioni.

    Nel caso, invece, di integrazioni volte a sanare incompletezze e/o carenze meramente formali (che quindi attestino il possesso dei requisiti alla data di invio della candidatura), quest’ultima conserverà la priorità cronologica originaria.